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Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

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Stato 50 occorrenze

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

9. L'art. 26, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

7. L'art. 24, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

11. L'art. 27, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è abrogato.

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Ministro degli affari esteri, sentita la Banca d'Italia. L'autorizzazione è comunque subordinata al rispetto di condizioni corrispondenti a quelle del

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3. L'organizzazione interna e il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo statuto, approvato con decreto del Ministro del tesoro.

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3. L'inosservanza delle disposizioni dei commi 1 e 2 è punita con le pene stabilite dall'art. 2624, primo comma, del codice civile.

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6. L'UIC può chiedere agli intermediari finanziari la comunicazione di dati e notizie per verificare il permanere delle condizioni per l'iscrizione

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2. L'opposizione si propone con deposito in cancelleria del ricorso al presidente del tribunale del luogo ove la banca ha la sede legale.

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5. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è disciplinata dalla Banca d'Italia, in conformità delle

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1. L'operatività, l'organizzazione e il funzionamento delle banche pubbliche residue sono disciplinati dal presente decreto legislativo, dagli

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2. L'art. 107 trova applicazione anche nei confronti delle società finanziarie per l'innovazione e lo sviluppo previste dall'art. 2 della legge 5

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1. L'inosservanza delle disposizioni contenute nell'art. 129 è punita con l'ammenda da un minimo di dieci milioni a un massimo della metà del valore

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1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo

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2. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 112 relative agli intermediari finanziari è punita con la reclusione fino a un anno e con la

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3. L'UIC, ovvero la Banca d'Italia per gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale, possono chiedere informazioni ai soggetti comunque

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. L'ordine del giorno è stabilito in via esclusiva dai commissari e non è modificabile dall'organo convocato.

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1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in

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1. L'art. 10 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197, è sostituito dal seguente

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5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei cessati organi amministrativi e di controllo a norma degli articoli 2393 e 2394 del

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2. L'esercizio del credito al consumo è riservato: a) alle banche; b) agli intermediari finanziari; c) ai soggetti autorizzati alla vendita di beni o

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1. L'omessa dichiarazione di decadenza dall'ufficio o di sospensione dalla carica presso gli intermediari finanziari prevista dall'art. 109, commi 2

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3. L'emissione delle obbligazioni non convertibili o convertibili in titoli di altre società è deliberata dall'organo amministrativo; non si

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pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. L'art. 67 della legge fallimentare non si applica ai pagamenti effettuati dal debitore a fronte

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effettivamente dovuto per effetto dell'applicazione di dette clausole. L'adeguamento dell'ipoteca si verifica automaticamente se la nota d'iscrizione

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3. L'obbligo di pagare le quote di concordato può essere assunto da terzi con liberazione parziale o totale della banca concordataria. In tal caso

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2. L'art. 4, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Ai fini del presente decreto il controllo

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12. L'art. 28 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "Art. 28 (Imprese incluse nel consolidamento). - 1. Sono

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1. L'uso, nella denominazione o in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, delle parole "banca", "banco", "credito

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3. L'autorizzazione prevista dal comma 1 è necessaria anche per l'acquisizione del controllo di una società che detiene una partecipazione superiore

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1. L'esercizio nei confronti del pubblico delle attività di assunzione di partecipazioni, di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma, di

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2. L'azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la

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2. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attività di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attività è

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3. L'amministrazione straordinaria della capogruppo dura un anno dalla data di emanazione del decreto del Ministro del tesoro, salvo che sia

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4. L'art. 11, comma 3, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "3. Le disposizioni del comma 2 si applicano in

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amministrativa, alle società del gruppo si applicano, ove ne ricorrano i presupposti, le norme del presente titolo, capo I, sezione I. L'amministrazione

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5. L'esercizio dell'azione di responsabilità contro i membri dei disciolti organi amministrativi e di controllo, a norma dell'art. 2393 del codice

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3. L'opponibilità a terzi del privilegio sui beni è subordinata alla trascrizione, nel registro indicato nell'art. 1524, secondo comma, del codice

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4. L'operazione può essere effettuata decorsi venti giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero, se richieste, delle informazioni integrative

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5. L'amministrazione straordinaria dura un anno dalla data di emanazione del decreto previsto dal comma 1, salvo che il decreto preveda un termine

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3. L'art. 11, secondo comma, della legge 12 giugno 1973, n. 349, è sostituito dal seguente: "Per l'inosservanza delle norme contenute nell'art. 9

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1. L'omissione delle domande di autorizzazione previste dall'art. 19, la violazione degli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 20, comma 2, e

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banca la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito della stessa. L'aggiudicatario o l'assegnatario che non provvedano al versamento nel

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5. L'art. 19, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, è sostituito dal seguente: "1. In alternativa a quanto disposto dall'art. 18

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5. L'aggiudicatario o l'assegnatario possono subentrare, senza autorizzazione del giudice dell'esecuzione, nel contratto di finanziamento stipulato

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2. L'amministrazione straordinaria della capogruppo, oltre che nei casi previsti dall'art. 70, può essere disposta quando: a) risultino gravi

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3. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni: a) forma di società per azioni, di società in accomandita per

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1. L'omissione delle comunicazioni previste dall'art. 106, commi 6 e 7, è punita con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire due milioni a

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dell'amministrazione straordinaria e pubblicato nei modi di legge. L'esercizio cui si riferisce il bilancio redatto dai commissari costituisce un unico periodo

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della legge fallimentare nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) dell'art. 67

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